Il Tar del Lazio ha annullato la sospensione di un agente

Il TAR del Lazio, con una recentissima sentenza pubblicata l’8 Ottobre 2021, ha accolto il ricorso presentato da un agente della Polizia di Stato, ANNULLANDO la sanzione disciplinare applicata nei suoi confronti dal Capo della Polizia, a seguito di delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Roma, che prevedeva la sospensione dal servizio per 6 mesi.

Nel caso di specie, l’agente di Polizia (una ragazza appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro) era stata sanzionata per aver diffuso mediante la piattaforma TikTok alcuni video, in cui, insieme ad altri uomini in uniforme, si era esibita in atteggiamenti indecorosi, proferendo diverse espressioni goliardiche, non prive di riferimenti sessuali.
L’ordinamento dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza, però, prevede la possibilità di applicare sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Polizia di Stato solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dal D.P.R. 737 del 1981.

Generalmente, tutte le condotte non espressamente indicate nel D.P.R. sopra citato, ma ritenute comunque meritevoli di essere sanzionate, vengono inquadrate dall’Amministrazione nella fattispecie di cui all’art. 4, n° 18, del D.P.R. 737 del 1981, che punisce genericamente “qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.

La sanzione prevista dalla fattispecie sopra citata, però, è quella della pena pecuniaria e non quella della sospensione dal servizio.
Nel caso in questione, invece, l’Amministrazione aveva deciso di infliggere la più grave sanzione della sospensione, basandosi sulla norma di cui all’art. 6, n° 1, del D.P.R. 737/1981, la quale punisce con la sospensione dal servizio le “mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali”.

Nella vicenda in esame, pur non ravvisandosi la reiterazione o l’abitualità delle condotte contestate, l’Amministrazione aveva ritenuto che le stesse fossero caratterizzate da “particolare gravità”.
Il TAR del Lazio, però, ha ritenuto che la “particolare gravità” richiesta dall’art. 6 del D.P.R. 737 del 1981 deve essere determinata, mediante un confronto con le altre fattispecie previste dallo stesso articolo (condanne penali per delitti non colposi, denigrazione dell’amministrazione e dei superiori, turbamento nella regolarità e nella continuità del servizio, tolleranza di abusi, insubordinazione, uso di sostanze stupefacenti).
Siccome la gravità della condotta contestata non era tale da poter essere accomunata alle altre condotte previste dal citato art. 6, il TAR del Lazio, richiamando anche il principio di “proporzionalità” delle sanzioni (previsto dall’art. 1 del D.P.R. 737 del 1981), ha ANNULLATO la sanzione disciplinare applicata ed ha CONDANNATO l’Amministrazione anche al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente

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